Pres. Raimondi, Rel. Raimondi , F. s.p.a. c D.M. Art. 4 legge 20 maggio 1970 n. 300, art. 15 Cost., 2119 c.c. Le conversazioni di una chat aziendale non possono essere utilizzate per fini disciplinari.
La Corte di Cassazione interviene sull’utilizzo ai fini disciplinari del contenuto delle conversazioni What’s app estratte dal computer del lavoratore senza che l’azienda abbia preventivamente avvisato i lavoratori sui possibili controlli aziendali attuati sugli strumenti di lavoro in dotazione. Un lavoratrice licenziata a seguito di un addebito disciplinare con il quale venivano contestate alcune frasi offensive nei confronti dell’amministratore espresse all’interno di una chat aziendale veniva reintegrata nel posto di lavoro dalla Corte di Appello di Milano che escludeva il carattere diffamatorio delle affermazioni comunque estrapolate in violazione al principio della corrispondenza privata. La Corte territoriale sottolineava che la contestazione disciplinare elevata nei confronti della lavoratrice atteneva esclusivamente al contenuto della chat, senza che vi fosse alcun richiamo ad inadempienze o uso anomalo degli strumenti aziendali. Nel respingere il ricorso promosso dall’azienda, la Corte di Cassazione ha rilevato che sulla base del novellato art. 4 stat. lav. la società aveva acquisito le conversazioni senza fornire la necessaria “tempestiva informazione” ai dipendenti circa le modalità di registrazione dei dati. In assenza della prescritta informativa – precisa la Cassazione – i dati raccolti sono da ritenersi inutilizzabili con la conseguenza del “venir meno” della base fattuale della contestazione disciplinare.