CGUE, 2 settembre 2021, causa C-502/20, Institut des Experts en Automobiles Libertà di stabilimento – Libertà di prestazione di servizi – Riconoscimento delle qualifiche professionali Direttiva 2005/36/CE
L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa dello Stato membro ospitante, ai sensi di tale disposizione, che, come interpretata dalle autorità competenti di quest’ultimo, non consente a un professionista stabilito in un altro Stato membro di esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la sua professione nel territorio dello Stato membro ospitante, per il fatto che detto professionista era stabilito in tale Stato membro in passato, che le prestazioni che fornisce presentano un certo carattere ricorrente o che egli si è dotato di un’infrastruttura, come un ufficio, in detto Stato membro.