Corte di Giustizia
RAPPORTO DI LAVORO – CGUE (Grande Sezione), 15 luglio 2021, causa C-535/19 – Libera circolazione delle persone e prestazioni di malattia
Data: 15/07/2021
Tipologia: sentenza
Commento:

CGUE (Grande Sezione), 15 luglio 2021, causa C535/19, A
Libera circolazione delle persone e prestazioni di malattia
Regolamento (CE) n. 883/2004
Direttiva 2004/38/CE

1)      L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che prestazioni di cure mediche, finanziate dallo Stato, erogate, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, alle persone rientranti nelle categorie di beneficiari definite dalla normativa nazionale, costituiscono «prestazioni di malattia», ai sensi di tale disposizione, rientrando quindi nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004.
2)      L’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n.°883/2004, letto alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38/CE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che esclude dal diritto di essere iscritti al sistema pubblico di assicurazione malattia dello Stato membro ospitante, al fine di beneficiare di prestazioni di cure mediche finanziate dallo Stato in parola, i cittadini dell’Unione economicamente inattivi, cittadini di un altro Stato membro, rientranti, in forza dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 nella sfera di applicazione della normativa dello Stato membro ospitante e che esercitano il loro diritto di soggiornare nel territorio di quest’ultimo conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva menzionata.
L’articolo 4 e l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, nonché l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 24 della direttiva 2004/38 devono essere interpretati nel senso che, per contro, essi non ostano a che l’affiliazione di tali cittadini dell’Unione al sistema in parola non sia gratuita, al fine di evitare che detti cittadini diventino un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante.

Parole chiave:
Libera circolazione delle persone, Malattia