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RAPPORTO DI LAVORO – Trib. Foggia 17.7.2021 – Periodo di comporto e CIG
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Data: 17/07/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Puglia
Commento:

(est. Dott. I. Caputo)

M.A. / P.M. S.R.L.

SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO – C.I.G.

Circolare Inps n.197/2015 – l’art. 3, comma 7°, del D.lgs. 148/2015

Il Tribunale dauno nella sentenza in commento affronta l’interessante questione della computabilità, ai fini del superamento del periodo di comporto, del periodo di cassa integrazione COVID a zero ore.
Nel caso di specie, il lavoratore ricorrente adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia impugnando il licenziamento intimatogli sul presupposto che egli fosse rimasto assente per malattia nei 30 mesi precedenti, per complessivi 430 giorni, con conseguente superamento del periodo di comporto previsto dal C.C.N.L. di categoria, pari a 14 mesi.
Il ricorrente, a sostegno delle proprie pretese, deduceva di essere stato sottoposto insieme a tutti i dipendenti, durante il periodo di malattia, alla misura della Cassa Integrazione Ordinaria per 61 giorni e che, pertanto, la predetta misura aveva sostituito ad ogni effetto il periodo di malattia di cui egli stava fruendo.
In particolare, il lavoratore sosteneva che, nel caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 3, comma 7 D.lgs. 148/2015, nonché quanto statuito dalla circolare INPS n. 197/2015, paragrafo 1.8, ribadito, poi, dal messaggio 1822 del 30 aprile 2020, secondo cui il trattamento di integrazione salariale previsto in caso di CIG prevale sull’indennità di malattia allorquando quest’ultimo riguardi tutti i dipendenti dell’azienda e sia precedente alla cassa.
Alla luce di tali considerazioni, secondo la difesa del ricorrente, il periodo in cui il dipendente in malattia beneficia dell’integrazione salariale, in sostituzione dell’indennità di malattia, deve essere escluso dal computo per il superamento del comporto.
Ebbene, il Giudice foggiano, condividendo le argomentazioni espresse dal Tribunale di Pesaro nella sentenza n. 16 del 20.1.2021, ha ritenuto infondata la domanda di parte ricorrente, sostenendo che con l’art. 3, comma 7°, del D.lgs. 148/2015 il Legislatore abbia inteso esclusivamente prevedere una diversa “imputazione” della prestazione economica, che resta, comunque, di competenza dell’I.N.P.S. (sia nel caso di malattia, sia nel caso di C.I.G.) e che, pertanto, non possa avere alcuna rilevanza all’interno del rapporto tra lavoratore e datore di lavoro.
Infatti, la normativa speciale mira esclusivamente a imprimere una particolare connotazione alla prestazione economica erogata dall’I.N.P.S. in caso di C.I.G. che sopravviene durante la malattia, non determinando, invece, il mutamento del titolo dell’assenza, anche per finalità diverse da quelle espressamente previste dalla legge.
In particolare, il mutamento del titolo dell’assenza è ammesso esclusivamente allorquando lo richieda il lavoratore, ad esempio, mediante la presentazione di richiesta di ferie, essendo prevalente l’interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto (Cass. 11.5.2000, n. 6043, Cass. 15.12.2008, n. 29317, Cass. 3.3.2009, n. 5078).
Nel caso posto al vaglio del Tribunale di Foggia, quindi, avendo il lavoratore inviato i certificati di malattia senza soluzione di continuità e senza chiedere il mutamento del titolo dell’assenza, ha dimostrato, mediante comportamento concludente, di voler proseguire lo stato di malattia.
Alla luce di tali considerazioni, il Giudice ha ritenuto irrilevante anche la circostanza dedotta dalla difesa del ricorrente, secondo cui il datore di lavoro avrebbe omesso di comunicare al lavoratore il suo collocamento in C.I.G., in quanto il lavoratore nel predetto periodo aveva continuato ad inoltrare al datore di lavoro i certificati medici attestanti il suo stato morboso.
R.C.

Parole chiave:
Integrazione salariale, Malattia