Pres. Coraggio, Red. Prosperetti
In riferimento al riconoscimento o disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale dei lavoratori agricoli, è da considerare legittima la notifica dell’INPS ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. La Corte Costituzionale ritiene che spetti, eventualmente, alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare INPS n. 82 del 2012 che ha definito le specifiche tecniche di notificazione agli interessati tramite pubblicazione sul proprio sito Internet degli elenchi di variazione trimestrali, con particolare riferimento ai dubbi espressi dal rimettente circa l’irragionevole compressione del diritto di difesa. Il legislatore – sostiene la Corte – ha rimesso a tale atto amministrativo la composizione degli interessi coinvolti, in funzione del nuovo strumento tecnologico individuato, contemperando in modo equilibrato le diverse esigenze, ossia la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell’attività della pubblica amministrazione e la garanzia di un’adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato. Si tratta di provvedimenti che incidono su diritti relativi a prestazioni previdenziali e, dunque, su situazioni giuridiche soggettive di rilievo costituzionale (art. 38 Cost.), connotate da alta sensibilità sociale, rispetto alle quali l’amministrazione competente deve porre particolare attenzione all’esigenza di cautela che “impronta il ricorso alla pubblicazione attraverso strumenti informatici di atti e provvedimenti della pubblica amministrazione”.