Tribunale di Roma, XVI Sezione Specializzata in materia di impresa, 21 settembre 2021 – Pres. Goggi – Filcams Cgil Roma Lazio, C.M., C.C., R.C (avv.ti Maria Matilde Bidetti, Andrea Circi, Carlo de Marchis Gómez), Uiltrasporti Lazio, G.G., P.M. (avv. Antonio Preteroti), Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti, A.M. (avv.ti Francesco Codini e Carlo de Marchis Gómez) c. ROMA CAPITALE (avv.ti Angela Raimondo e Marina Di Luccio) Azioni di classe – azione inibitoria collettiva – difetto di giurisdizione del giudice ordinario se la tutela riguarda interessi legittimi. Le azioni di classe non hanno introdotto una deroga, solo per la natura comune ad un numero indeterminato di possibili fruitori – ed in tal senso collettiva – degli interessi lesi, al tradizionale riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, fondato sulla distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi. Di conseguenza, l’azione di classe è esercitabile dinanzi al giudice ordinario, laddove la stessa abbia ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo, restando ferma la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di interessi legittimi. Azioni di classe – azione inibitoria collettiva – legittimazione passiva – esercizio di un’attività di impresa – necessità L’art. 840-sexiesdecies, secondo comma, c.p.c. esclude la legittimazione passiva della pubblica amministrazione laddove, con la stessa formula adottata dall’art. 840-bis, terzo comma, c.p.c. per l’azione risarcitoria, dispone che l’operatività dell’istituto è limitata alla tutela da «imprese» o da enti di gestione «di servizi pubblici o di pubblica utilità» e non anche da altri soggetti che non esercitino una attività di impresa. Art. 840-sexiesdecies c.p.c.
Le articolazioni laziali delle organizzazioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil unitamente ad alcuni lavoratori, hanno promosso un’azione ex art. 840-sexiesdecies c.p.c. richiedendo l’inibitoria del comportamento lesivo di interessi omogenei di classe adottato da Roma Capitale nell’affidamento dei servizi di supporto all’attività educativo – didattica nei nidi e nelle scuole di infanzia comunali con una procedura negoziata ex art. 63 d.lgs. n. 50/2016. Lamentavano l’insufficienza dell’orario di lavoro indicato nella procedura per assicurare il regolare svolgimento dei servizi conferiti in appalto che avrebbe indotto l’imprenditore aggiudicatario ad adottare, nei confronti dei lavoratori, condizioni di lavoro non eque e dignitose. In particolare non sarebbe stata possibile la «stabilizzazione oraria» dei dipendenti costretti a svolgere enormi quantità di lavoro supplementare. Roma Capitale si costituiva proponendo plurime eccezioni. Il Tribunale rilevava che, nelle more del procedimento, era intervenuta la cessazione della materia del contendere in seguito alla conclusione della procedura di gara evocata in causa e, per questa ragione, estingueva il giudizio ma non senza fornire alcune argomentazioni di interesse nell’esegesi del nuovo istituto della «azione inibitoria collettiva» recentemente introdotto con l’art. 840-sexiesdecies c.p.c. che, come noto, si differenzia dell’azione di classe risarcitoria di cui agli artt. 840-bis e ss. c.c. Il Tribunale nell’occuparsi dell’eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario osserva che le azioni di classe non hanno introdotto una deroga, solo per la natura comune ad un numero indeterminato di possibili fruitori – ed in tal senso collettiva – degli interessi lesi, al tradizionale riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, fondato sulla distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi. Di conseguenza, secondo il Tribunale, l’azione di classe sarebbe esercitabile dinanzi al giudice ordinario, laddove la stessa abbia ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo, restando comunque ferma la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di interessi legittimi. Nella specie, ad avviso del Tribunale, la posizione soggettiva, di cui gli attori pretendono la tutela, non è qualificabile in termini di diritto soggettivo ma d’interesse legittimo poiché la loro richiesta consiste nella pretesa che l’autorità amministrativa eserciti i propri poteri per la tutela di un interesse pubblico ipotesi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non può esser configurata come un diritto soggettivo (Cass. SS.UU. n. 10095/15). Il Tribunale indica, in questo caso, l’esperibilità del procedimento di cui al d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198 in tema di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici (richiamate anche dall’art. 840-bis, terzo comma, c.p.c.) ovvero la c.d. class action introdotta nel settore pubblico volta a valorizzare l’efficienza dell’azione amministrativa, nell’intento di eliminare qualsivoglia situazione di non funzionalità dei servizi pubblici e di violazione di quei parametri, finalizzati ad assicurare il soddisfacimento dell’utenza. Restano le perplessità dell’esperimento di tale procedimento da parte delle organizzazioni sindacali e da parte dei lavoratori giacché esso può essere promosso (Art. 1, comma 1) dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori e (Art. 1, comma 4) ed anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1. Il Tribunale, inoltre, afferma che l’art. 840-sexiesdecies, secondo comma, c.p.c. esclude la legittimazione passiva della pubblica amministrazione laddove, con la stessa formula adottata dall’art. 840-bis, terzo comma, c.p.c. per l’azione risarcitoria, dispone che «l’azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività», restringendo, in tal modo, l’ambito oggettivo della tutela. In sostanza l’operatività dell’istituto è limitata alla tutela da «imprese» o da enti di gestione «di servizi pubblici o di pubblica utilità» e non anche da altri soggetti che non esercitino una attività di impresa. Avv. Filippo Aiello