Tribunale di Bari, Giudice del Lavoro, 15.2.2021 (est. Dott.ssa I. Calia) – M.M./ASL BARI LAVORO NEL SETTORE PUBBLICO – ERRATO INQUADRAMENTO CONTRATTUALE – REGIME PRIVATISTICO Legge n. 740 del 1970
Con la sentenza in commento, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari affronta un caso assai peculiare, che però è meritevole di nota, in quanto detta principi molto interessanti per l’intero pubblico impiego privatizzato. Nel caso di specie, infatti, la lavoratrice ricorrente, precedentemente inquadrata con un contratto libero-professionale ai sensi della Legge n. 740 del 1970 presso il Ministero della Giustizia, era stata trasferita alla ASL Bari, alle dipendenze della quale sottoscriveva un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A seguito di una verifica, conseguente alla richiesta di valutazione della ricorrente per l’ottenimento dello scatto di anzianità quinquennale, la ASL tornava sui propri passi, rettificando quello che definiva un errore materiale e revisionando la posizione contrattuale della lavoratrice. Rispetto a tali circostanze di fatto, il Giudice barese ha riconosciuto che bene aveva fatto l’Azienda Sanitaria a conservare la stessa tipologia contrattuale di provenienza, vale a dire quella di farmacista incaricata con rapporto di lavoro libero-professionale, riconoscendo che il contratto sottoscritto con la lavoratrice era viziato da un mero errore materiale. La sentenza in commenta richiama, all’uopo, quella giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che la natura privatistica degli atti di gestione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001 non consente alle Pubbliche Amministrazioni di esercitare il potere di autotutela, che presuppone la natura amministrativa del provvedimento e l’esercizio di poteri autoritativi. Tuttavia – prosegue la pronuncia – qualora l’atto adottato risulti in contrasto con una norma imperativa (come nel caso di specie), l’ente pubblico, che è tenuto a conformare la propria condotta alla legge, nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 97 Cost., ben può sottrarsi unilateralmente all’adempimento delle obbligazioni che trovano titolo nell’atto illegittimo. In tal caso, infatti, al di là dello strumento formalmente utilizzato, la condotta della P.A. è equiparabile a quella del contraente che non osservi il contratto stipulato, ritenendolo inefficace perché affetto da nullità (Cass. 26.2.2016 n. 3826, Cass. 1.10.2015 n. 19626, Cass. 8.4.2010 n. 8328 e Cass. 24.10.2008 n. 25761). A ciò consegue, infine, quale corollario, che, qualora il dipendente intenda reagire all’atto unilaterale adottato dalla P.A., deve fare valere in giudizio il diritto soggettivo che da quell’atto è stato ingiustamente mortificato e non può limitarsi a sostenere l’illegittimo esercizio di poteri di autotutela, perché il giudice ordinario è giudice non dell’atto ma del rapporto e dei diritti/doveri che dallo stesso scaturiscono. C.D.