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RAPPORTO DI LAVORO – Trib. Genova 16.2.2021, n. 107 – Distacco e somministrazione irregolare
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Data: 16/02/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Liguria
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Trib. Genova Sez. Lavoro, 16 febbraio 2021, n. 107 (Est.: Grillo) – E.Z. c. Ispettorato nazionale del lavoro/Ispettorato territoriale del lavoro di Genova
Distacco – Somministrazione irregolare
Art. 18 d.lgs. 276/2003, Art. 30 d.lgs. 276/2003

E.Z., titolare dell’omonima ditta individuale, faceva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione notificata dall’Ispettorato territoriale del lavoro per duplice violazione della disciplina in materia di somministrazione contestata a seguito di procedimento ispettivo, chiedendo l’annullamento o la revoca della stessa, nonché la declaratoria di non debenza dell’importo e, in subordine, la riduzione della sanzione.
La prima violazione contestata da parte dell’ITL era relativa ad una fattispecie di distacco di un lavoratore a favore dell’impresa della ricorrente, ritenuto irregolare perché privo dei necessari caratteri della temporaneità e dell’interesse produttivo del distaccante, in violazione dell’art. 30, d.lgs. 276/2003. La seconda contestazione era relativa ad una fattispecie di somministrazione illecita di una dipendente ex art. 18, d.lgs. 276/2003, posta in essere dall’impresa della ricorrente a favore di altra impresa.
L’opponente sosteneva il carattere lecito del distacco, in quanto fondato su esigenze temporanee corrispondenti ad un interesse del distaccante, identificabile nella volontà di far acquisire al lavoratore distaccato competenze utili in futuro all’attività del distaccante stesso. Veniva affermata, inoltre, la liceità della somministrazione, in quanto l’attività lavorativa prestata si era risolta nella mera sostituzione occasionale di un lavoratore.
Il Tribunale annulla la sanzione irrogata con riferimento alla violazione relativa al distacco, mentre ridetermina la sanzione con riferimento alla violazione relativa alla somministrazione, rigettando per il resto l’opposizione.
In particolare, pronunciandosi sulla legittimità del distacco, il Giudice ravvisa la sussistenza sia del requisito della temporaneità sia del requisito dell’interesse del distaccante. Quest’ultimo, infatti, come affermato da giurisprudenza consolidata (vd. Cass. n. 8068/2016 e Cass. n. 18959/2020), può anche essere di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, ma di tipo solidaristico. L’interesse va, dunque, inteso in senso ampio, senza tuttavia potersi risolvere in un fatto personale: deve inerire all’impresa distaccante, in collegamento con esigenze imprenditoriali di tipo organizzativo e produttivo, non potendo consistere nella mera volontà dell’impresa datrice di lavoro di favorire altra impresa; tuttavia, l’esigenza organizzativa datoriale del distaccante può assumere connotazioni di tipo solidaristico, pur sempre relative alla sua attività economica organizzata, quale può essere quella legata all’aumento della polivalenza professionale di un proprio dipendente in un contesto di crisi aziendale temporanea, al fine di non disperderne il patrimonio professionale. Con riferimento all’elemento della temporaneità, il Tribunale, in adesione a consolidata giurisprudenza (vd. Cass. n. 6657/1995 e Cass. n. 1733/2000), sottolinea come la durata del distacco non possa protrarsi oltre la permanenza dell’interesse del distaccante, non richiedendosi, tuttavia, una durata più o meno lunga del distacco né la predeterminazione della stessa. Nel caso di specie, il Giudice rileva come il distacco, contestato con riferimento al breve periodo di 105 giornate lavorative in un periodo di oltre quattro anni, abbia contribuito alla razionalizzazione dell’organizzazione delle attività delle due società ed abbia altresì risposto ad un fine solidaristico identificabile nell’incremento delle competenze professionali del lavoratore, cessando al venire meno dell’interesse del distaccante. La fattispecie presenta, quindi, i caratteri propri di un distacco legittimo.
Quanto alla contestazione relativa alla somministrazione, il giudice ritiene esistente e provato l’illecito di cui all’art. 18, d.lgs. 276/2003, per la giornata di lavoro, accertata dagli ispettori in occasione dell’accesso ispettivo. Il Tribunale ritiene provato uno stabile inserimento della lavoratrice nell’organizzazione dell’impresa, estrinsecatosi in un quadro di stabile impiego giornaliero, frutto di una precisa scelta organizzativa. In virtù della modesta gravità oggettiva e soggettiva del fatto, riferibile ad una sola giornata lavorativa di un singolo lavoratore somministrato per un lasso di tempo assai circoscritto, il Giudice, tuttavia, dispone il contenimento della sanzione pecuniaria mediante riduzione ai sensi dell’art. 6, co. 12, d.lgs. 150/2011.

Parole chiave:
Distacco transnazionale, Interposizione di manodopera, Somministrazione di lavoro