Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 1573 dell’8.9.2021, (est. Dott. Vincenzo Lo Feudo) – G. G. M. / A.E. Trasferimento – art. 33, L. 104/1992 – lavoro nel settore pubblico
Il ricorrente, assunto presso la Direzione Provinciale di Varese, era – al momento della proposizione della domanda – in distacco presso la Direzione Provinciale di Cosenza, ove chiedeva di essere definitivamente trasferito ai sensi dell’art. 33, c. 5 L. 104/1992, quale sede di effettiva prestazione del rapporto di lavoro. La causa veniva, dunque, incardinata presso il Foro di Cosenza, né l’Agenzia delle Entrate sollevava alcuna eccezione. Il ricorrente forniva dati documentali relativi alla copertura di organico sia presso la sede di provenienza che presso quella di destinazione. Il Giudice ha ritenuto che l’Amministrazione non avesse specificamente dimostrato l’impossibilità di far fronte diversamente alle scoperture di organico ed anzi il lavoratore avesse documentato l’indizione di una selezione per l’assunzione di 425 unità da adibire alla Direzione Regionale Lombardia e di 40 unità da adibire alla Direzione Regionale Calabria. Rifacendosi all’orientamento giurisprudenziale per cui in caso di domanda di trasferimento ex L. 104/1992, l’onere di provare esigenze organizzative ostative al trasferimento grava sul datore di lavoro (ex plurimis, Cass. 23857/2017), il Tribunale ha ritenuto che l’Amministrazione non avesse provato che le esigenze della Direzione Provinciale ove era impiegato il ricorrente non potessero essere affrontate se non sacrificando il diritto del lavoratore e per tale motivo ha accolto il ricorso.