Tribunale di Cosenza, sent. n. 1560 del 22 luglio 2021, (est.Ferrentino) C.G. S.p.A. c. A.N. LICENZIAMENTO PER G.M.O. – REPÊCHAGE – MANIFESTA INSUSSISTENZA DEL FATTO –REINTEGRA Art. 3, l. 604/1966; art.2103 c.c.; art. 18, co.7, l.300/1970.
UNA SOCIETà PROPONEVA OPPOSIZIONE AVVERSO L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE CON CUI ERA STATA CONDANNATA A REINTEGRARE un lavoratore, sostenendo la sussistenza del giustificato motivo oggettivo a fondamento del licenziamento, l’impossibilità di un repêchage e l’insussistenza dei presupposti per la reintegrazione. Il Tribunale, invece, ha confermato l’illegittimità del licenziamento intimato per mancato assolvimento dell’obbligo di repêchage, richiamando l’orientamento della Suprema Corte (Cass. 2.5.2018, n. 10435; Cass. 10.10.2019, n. 25575) che annovera l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni tra i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, comportando tale qualificazione l’inclusione del c.d. repêchage nell’accertamento della “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” di cui all’art. 18, comma 7, l. 300/1970, come novellato dalla l. 92/2012. Sul tema, inoltre, il giudice ha ribadito la posizione assunta nell’ordinanza opposta in cui si è sostenuto che la modifica dell’art. 2103 c.c. ha ampliato notevolmente detto obbligo, richiedendo che il datore di lavoro provi: di non aver potuto adibire il lavoratore a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte; in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, di non aver potuto assegnare lo stesso a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Anche in ordine all’apparato sanzionatorio, il Tribunale ha confermato l’ordinanza opposta, facendo espressamente applicazione dei principi fissati dalla sentenza n. 59/2021 della Corte costituzionale, là dove ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 7, secondo periodo, l. 300/1970, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per g.m.o., “può altresì applicare”, invece che “applica altresì”. Il giudice, infatti, ha richiamato i seguenti passaggi della sentenza della Consulta: “il carattere meramente facoltativo della reintegrazione rivela una disarmonia interna al peculiare sistema delineato dalla legge 92/2012 e viola il principio di eguaglianza […] L’insussistenza del fatto, pur diversamente graduata, assurge dunque a elemento qualificante per il riconoscimento del più incisivo fra i rimedi posti a tutela del lavoratore […]Secondo la valutazione discrezionale del legislatore, l’insussistenza del fatto […] rende possibile una risposta sanzionatoria omogenea, che è quella più energica della ricostituzione del rapporto di lavoro”. I.Z.