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RAPPORTO DI LAVORO – Tribunale Emilia Romagna Bologna 9.9.2021, n. 2021 – Licenziamento e retribuzione
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Data: 09/09/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Emilia Romagna
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Tribunale di Bologna, Sez. Lavoro, sentenza n. 2021 del 9.9.2021 (est. dr. Filippo Palladino), Srl c. EF
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA – INSUSSISTENZA FATTO – VIOLAZIONE ART. 7 STATUTO – REINTEGRA NEL POSTO DI LAVORO – CALCOLO RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO
Art. 7, L. 300/70; Art. 18, c. 4, L. 300/70; Art. 2119 c.c.

Un operaio turnista veniva licenziato per giusta causa a seguito dell’assenza dal servizio in conseguenza della insorgenza di una colica renale. Il licenziamento veniva intimato nonostante la presentazione di regolare certificazione medica in quanto nelle ore precedenti l’inizio del turno di lavoro notturno il lavoratore si trovava presso una pizzeria d’asporto ove aveva prestato attività di pizzaiolo. Il lavoratore impugnava il licenziamento e chiedeva la reintegra nel posto di lavoro deducendo che la colica renale era insorta dopo la permanenza presso i locali della pizzeria e prima dell’orario di inizio turno, che non era stata svolta attività lavorativa in costanza di malattia, che non si poteva tenere conto degli ulteriori addebiti mossi solo nella lettera di licenziamento, in palese violazione dell’art. 7 Statuto Lavoratori.
Il Giudice della fase sommaria disponeva la reintegra in servizio del lavoratore ritenendo il fatto contestato insussistente ed affermando altresì che sulla scorta dei principi anche di recente affermati dalla Suprema Corte (Cass. 4879/2020) nella ipotesi di fatto insussistente, cui a seguito della “c.d. “Riforma Fornero” consegue il diritto alla reintegra nel posto di lavoro, rientra  anche l’ipotesi dell’inesistenza della contestazione.
Il provvedimento di reintegra nel posto di lavoro ex art. 18 c. 4 L. 300/70 è stato confermato in fase di opposizione con la pronuncia in commento, ove da un lato si rileva che la (sporadica) attività di pizzaiolo svolta dal lavoratore risulti lecita in quanto non incompatibile con la sua qualità di operaio, dall’altro che questi non aveva mai lavorato in costanza di malattia. Anche in fase di opposizione è stato confermato come ai sensi dell’art. 7 Statuto Lavoratori si possa tenere conto solo dei fatti preventivamente contestati.
Ai fini del calcolo della retribuzione globale di fatto il Giudice ha altresì confermato che è legittimo e corretto il computo della indennità di turno continuativamente percepita dal lavoratore nel corso del rapporto di lavoro.
S.P.

Parole chiave:
Licenziamento individuale, Retribuzione