Corte di Giustizia
RAPPORTO DI LAVORO – CGUE (Grande Sezione), 15 luglio 2021, causa C-742/19, BK c. Republika Slovenija – Organizzazione dell’orario di lavoro e periodo di “guardia” nelle forze armate
Data: 15/07/2021
Tipologia: sentenza
Commento:

CGUE (Grande Sezione), 15 luglio 2021, causa C742/19, BK c. Republika Slovenija
Organizzazione dell’orario di lavoro – Periodo di “guardia” – Membri delle forze armate
Direttiva 2003/88/CE
Direttiva 89/391/CEE

1)      L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE, letto alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, deve essere interpretato nel senso che un’attività di guardia svolta da un militare è esclusa dall’ambito di applicazione di tale direttiva:
–        quando tale attività ha luogo nell’ambito della sua formazione iniziale, di un addestramento operativo o di un’operazione militare propriamente detta,
–        oppure quando essa costituisce un’attività particolare a tal punto da non prestarsi a un sistema di avvicendamento degli organici che consenta di garantire il rispetto delle esigenze della detta direttiva,
–        oppure quando risulta, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che tale attività è svolta nell’ambito di eventi eccezionali, la cui gravità e la cui ampiezza richiedono l’adozione di misure indispensabili alla tutela della vita, della salute e della sicurezza della collettività e la cui corretta esecuzione sarebbe compromessa se dovessero essere rispettate tutte le norme previste dalla detta direttiva,
–        oppure quando l’applicazione della detta direttiva a una siffatta attività, imponendo alle autorità interessate di istituire un sistema di avvicendamento o di pianificazione dell’orario di lavoro, potrebbe avvenire solo a discapito del corretto svolgimento delle operazioni militari propriamente dette.
2)      L’articolo 2 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un periodo di guardia nel corso del quale un militare è tenuto a rimanere all’interno della caserma cui è assegnato, ma non vi svolga un lavoro effettivo, sia retribuito in modo diverso da un periodo di guardia durante il quale egli effettua prestazioni di lavoro effettivo.
Per un approfondimento si invia alla nota di Giancarlo Ricci sul n. 3/2021 della Rivista Giuridica del Lavoro

Parole chiave:
Orario di lavoro