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DIRITTO SINDACALE – Trib. Asti 4.6.2021 – Recesso ccnl – Antisindacalità
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Data: 14/06/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Piemonte
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Recesso dal c.c.n.l.– clausola di ultrattività – antisindacalità della condotta

Art. 2069 c.c.; art. 3 del C.C.N.L. turismo, distribuzione e servizi

on ricorso ex art. 414 una O.S. chiedeva che il Tribunale di Asti accertasse l’antisindacalità della condotta aziendale consistente nell’avere unilateralmente disapplicato il C.C.N.L. per il personale del settore turismo, della distribuzione e dei servizi, che la società aveva sottoscritto e che era posto a regolamentazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti e richiamato nei rispettivi contratti di assunzione, per sostituirlo con il C.C.N.L. sottoscritto da Cisal, Ampit e Cidec. Inoltre la resistente aveva attuato misure organizzative (quali trasferimenti e licenziamenti collettivi, nonché conciliazioni collettive) in assenza del flusso informativo e di consultazione sindacale previsto dall’art. 3 del C.C.N.L. Turismo, Distribuzione e Servizi.
Il Tribunale accoglieva il ricorso affermando l’applicabilità, anche ai C.C.N.L. scaduti ma dotati di clausola di ultrattività fino al rinnovo, del principio per cui non è legittimo – ed è antisindacale – il recesso del datore di lavoro dal C.C.N.L. prima della sua scadenza, con applicazione di un diverso contratto collettivo nazionale. In particolare la Giudice ha stabilito che tale clausola non può che essere considerata come sostitutiva dell’originario termine con uno nuovo, individuato nella sottoscrizione di un altro contratto, ed implicante, quindi, la fissazione di una nuova scadenza. Sul punto la decisione richiama la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 19.4.2011 n. 8994 e, già prima, Cass. 7.3.2002 n. 3296, e Cass. 15863/2002 richiamate da Cass. 7.11.2013 n. 25062) che esclude la legittimità della disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto applicato, quantunque accompagnata da un congruo termine di preavviso, perché “Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso a condizione che ne ricorrano i presupposti di cui all’art. 2069 c.c.” (Cfr. Cass. n. 25062/2013 cit.)
Con la sentenza in oggetto, pertanto, il recesso unilaterale comunicato dalla società resistente durante la vigenza del contratto collettivo cui aveva deciso di aderire veniva dichiarato illegittimo anche in ragione delle modalità con cui esso è stato effettuato: il recesso, infatti, era avvenuto mediante mera comunicazione, inviata alle OO.SS., della decisione già assunta unilateralmente dalla società, in assenza di alcuna preventiva informazione e consultazione con riferimento alla modifica del C.C.N.L. applicato e alle più ampie scelte di riorganizzazione aziendale.
In conseguenza delle predette considerazioni, la Giudice ha accertato l’antisindacalità della condotta tenuta dalla convenuta e ha ordinato alla società di proseguire nell’applicazione del C.C.N.L. per il personale del settore Turismo, Distribuzione e Servizi. (F.G.).

Parole chiave:
Condotta antisindacale, Contratto collettivo