(est. Dott.ssa M.L. Ricucci) D.I. / I.N.P.S. INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA – DECADENZA – RICHIEDENTE ASILO art. 47 D.P.R. 30/4/1970, n. 639,- art. 25 D. Lgs. n.286/1998; MSG n. 16608 del 21.7.2008).
Nel caso in esame, il ricorrente esponeva di aver lavorato, nell’anno 2018 e per n. 114 giornate e nell’anno 2017 per 45 giornate, come operaio agricolo, lamentando la mancata liquidazione ed erogazione dell’indennità di disoccupazione agricola richiesta e, conseguentemente, chiedeva di condannare l’INPS alla corresponsione in suo favore per l’anno di riferimento dell’indennità di disoccupazione agricola. L’INPS, ritualmente costituitosi, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, eccependo l’intervenuta decadenza e deducendo, altresì, che la prestazione non poteva essere liquidata, trattandosi di lavoratore extra-comunitario privo di permesso di soggiorno di durata superiore a nove mesi. Ebbene, in primo luogo, il Giudice foggiano ha ritenuto infondata l’eccezione di decadenza formulata dall’Istituto convenuto, poiché, ai fini del conteggio del termine massimo entro cui deve intervenire il deposito del ricorso introduttivo della controversia, all’anno fissato dall’art. 47 D.P.R. 639/70 devono essere aggiunti sia i centoventi giorni che l’art. 7 L. 11/8/1973, n. 533 assegna all’ente gestore per provvedere sull’originaria e necessaria istanza dell’assistibile, nonché i centottanta giorni che l’art. 443 c.p.c. fissa per il compimento dei procedimenti amministrativi contenziosi prescritti dalle leggi speciali. Pertanto, nel caso di specie, secondo il Giudice foggiano, è necessario prendere in considerazione, al fine di verificare se il termine di decadenza sia maturato, il complessivo periodo massimo, pari a un anno e trecento giorni dall’originaria istanza amministrativa di disoccupazione. Nel caso di specie, il ricorrente proponeva ricorso amministrativo il 18.1.2019 mentre depositava il ricorso innanzi al Giudice del Lavoro in data 2.11.2020, ossia il 288° giorno rispetto all’anno 18.12019-18.1.2020. Ed invero, come affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. L n. 5189/2001 e n.6646/2004) il momento rilevante al fine di evitare la decadenza , in quanto unico atto idoneo ad impedire il descritto effetto preclusivo, è il deposito del ricorso giudiziale, alla luce della natura processuale della predetta decadenza. Inoltre, nel merito, il Giudice dauno ha ritenuto fondata la domanda di parte ricorrente, in quanto lo stesso nel periodo di riferimento risultava essere titolare di permesso di soggiorno in qualità di richiedente asilo e non già il di lavoratore stagionale. Come già ricordato, l’INPS riteneva infondata la domanda di parte ricorrente in quanto il lavoratore non era in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a nove mesi. L’art. 25 D. Lgs. n.286/1998 e MSG n. 16608 del 21.7.2008 escludono espressamente i lavoratori extra-comunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale dal beneficio sia della disoccupazione che dei trattamenti di famiglia: pertanto, l’esclusione dal beneficio della prestazione non è basata sulla durata del permesso, ma bensì sulla tipologia dello stesso. Infine, secondo il Giudice del Tribunale di Foggia, costituisce onere dell’Istituto Previdenziale allegare e provare che le giornate lavorative effettuate dal lavoratore straniero extra-comunitario siano state eseguite nei periodi in cui egli non era titolare di permesso di soggiorno, ma tanto nel caso di specie non è avvenuto. R.C.