(est. Dott.ssa I. Calia) C.V. / I.N.P.S. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO – ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA INPS art. 2, l. n. 297/1982 – Messaggio Inps n. 3854 del 24.10.2019
Nel caso posto al vaglio del Tribunale di Bari la lavoratrice chiedeva la condanna dell’Inps, quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento della somma di € 25.054,54 a titolo di TFR. A sostegno della propria pretesa la ricorrente deduceva: di aver lavorato dal 16/09/1994 al 03/07/2015 alle dipendenze di una società e di aver sottoscritto alla cessazione del rapporto un accordo sindacale con la datrice di lavoro, in virtù del quale quest’ultima si impegnava alla corresponsione rateale delle ultime retribuzioni, nonché del TFR a far data dal 01.02.2017. In ragione dell’inadempimento datoriale, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo il quale veniva notificato alla società in persona del liquidatore e non veniva opposto. Infine, la ricorrente deduceva di aver notificato atto di precetto, di aver infruttuosamente richiesto il pignoramento mobiliare, ma di non aver potuto presentare istanza di fallimento, avendo appreso che la società risultava cancellata da più di un anno, esattamente nel 2016. Pertanto, la lavoratrice presentava nel 2018 domanda al Fondo di Garanzia Inps per il pagamento del TFR, la quale veniva, però, rigettata; pertanto, proponeva inutilmente ricorso al Comitato Provinciale avverso la reiezione della domanda. In particolare, l’Istituto resistente, a sostegno del rigetto della domanda di accesso al predetto fondo, sosteneva l’insussistenza di un valido accertamento giudiziale del credito nei confronti del datore di lavoro, posto che il decreto ingiuntivo era stato emesso e notificato quando la società era ormai cancellata dal registro delle imprese. Ebbene, il giudice barese ha accolto la tesi sostenuta dall’Inps, poiché, essendo stato emesso il decreto ingiuntivo nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese, la lavoratrice non poteva invocare in proprio favore alcun accertamento del credito, poiché l’azione giudiziale monitoria era stata erroneamente diretta verso un soggetto che era ormai estinto. La lavoratrice, infatti, prima di richiedere l’ingiunzione di pagamento, avrebbe dovuto accertarsi dello stato della società, mediante estrazione di visura camerale, così da avvedersi tempestivamente della sua cancellazione e da poter indirizzare l’azione monitoria nei confronti dei soci. Pertanto, la ricorrente, non possedendo un titolo esecutivo che avesse accertato il suo credito per TFR nei confronti della società datrice, non risultava munita di un titolo idoneo per accedere al Fondo di Garanzia Inps, essendo il titolo esecutivo presupposto per l’eventuale accesso al allo stesso. R.C.