(est. Piragine) S.P. c. G.N. S.a.s. Subordinazione – Accertamento – Lavoro dei familiari – Affectionis vel benevolentiae causa – Convivenza more uxorio – Corrispettività tra prestazione e retribuzione – Onere della prova. Art. 2094 cod.civ.
Con ricorso al Tribunale di Pisa, una lavoratrice conveniva in giudizio il suo ex datore di lavoro lamentando il fatto che il rapporto lavorativo fosse effettivamente iniziato circa un anno prima di quando era stata formalizzata l’assunzione. La società datrice di lavoro si costituiva in giudizio negando la retrodatazione del rapporto e deducendo comunque che l’attività lavorativa era stata svolta affectionis vel benevolentiae causa, dato che tra il socio accomandatario e la ricorrente esisteva, nel periodo di cui era causa, un rapporto di convivenza more uxorio. Era pacifico in giudizio che i due fossero conviventi, che la ricorrente partecipasse delle risorse della famiglia di fatto, che tra i due vi fosse una comunanza di vita, che anche la famiglia del medesimo datore percepisse la ricorrente come la compagna di vita del medesimo. Osservava così il Tribunale di Pisa che, in ragione della situazione fattuale del rapporto, veniva in considerazione il principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare – le quali vengono normalmente compiute affectionis vel benevolentiae causa -, la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità, in modo che risulti il nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari. Ora, nel caso di specie, il prescritto onus probandi doveva ritenersi adeguatamente assolto con la dimostrazione del tipo di mansioni (cameriera in ristorante), del fatto che la prestazione fosse svolta in modo continuativo e per sei giorni alla settimana, del rispetto di un orario di lavoro pressoché identico a quello degli altri dipendenti e del fatto che l’attività lavorativa fosse svolta secondo gli ordini e le direttive del socio (come per gli altri dipendenti). È infine stata valutata significativa la circostanza che, in un secondo momento, la ricorrente era stata assunta formalmente.