Tribunale di Roma, sent. 21.09.2021, Est. Savignano, F.D. (avv.ti Muggia e Tolu) c. N. S.r.l. (avv.ti Ciccaglione e Affinito). Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo – divieto in periodo Covid –vacatio legis – proroga – retroattività Il licenziamento per g.m.o. intimato oltre il termine di vigenza del divieto di cui all’art. 46 del d.l. n. 18 del 17.3.2020, deve giudicarsi comunque vietato, stante l’intervenuta proroga disposta con l’art. 80 del d.l. 34 del 19.5.2020, che assume valore di norma retroattiva. Licenziamento individuale – atto recettizio – effetti – decorrenza – ricezione – divieto – vigente – nullità Il licenziamento è un atto recettizio e pertanto i suoi effetti decorrono dalla ricezione della relativa comunicazione, che ove intervenuta nel periodo di vigenza del divieto, è affetta da nullità. Licenziamento individuale – revoca – tardività – inefficacia – effetti – proposta contrattuale – aliunde percipiendum – detraibilità La revoca del licenziamento, disposta oltre il termine di legge, non comporta il ripristino del vincolo contrattuale; tuttavia costituisce una proposta di assunzione, produttiva di potenziali conseguenze retributive e dunque valutabile ai fini della detraibilità dell’aliunde percipiendum.
Artt. 46 d.l. 18/2020, 80 d.l. 34/2020, 1334 c.c., 1324 e 1418 c.c., 2 d. lgs. 23/2015, 14 co. 4 d.l. 104/2020, 1 l. 126/2020, 5 d. lgs. 23/2015, 1227 c.c.
La sentenza in commento affronta il caso peculiare di un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo con lettera datata 18.5.2020, ovvero oltre il termine di sessanta giorni per il quale, con l’art. 46 del d.l. n. 18/2020, era stato disposto il divieto licenziamento per le ragioni di cui all’art. 3 della l. n. 604/1966. La lettera di licenziamento era stata consegnata però il 22.5.2020, quando, ad opera dell’art. 80 del d.l. n. 34/2020, era ormai intervenuta la proroga sino a cinque mesi del divieto. Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante il periodo di vacatio intercorso fra le due disposizioni, il disposto dell’art. 80 avesse portata retroattiva, incidendo direttamente sull’enunciato dell’art. 46 del d.l. n. 18/2020, con il differimento del termine di durata del divieto e senza alcuna modifica della data di decorrenza. Inoltre, nel decidere la causa, la giudice ha considerato come la comunicazione di recesso, avendo carattere recettizio, aveva prodotto i suoi effetti ex art. 1334 c.c. solo il 22.5.2020, data in cui era venuta a conoscenza del lavoratore destinatario, e dunque in pieno regime di divieto di licenziamento, prorogato a cinque mesi con effetto dal 19.5.2020. Per questo motivo il licenziamento è stato qualificato come nullo, per violazione del divieto di cui all’art. 46 cit., benché la nullità costituisca un vizio genetico dell’atto, e non già affetto da inefficacia sopravvenuta, come sarebbe stato se avesse prodotto i proprio effetti nel periodo di vacatio, e cioè tra il 16 e il 18 maggio 2020. La nullità del licenziamento per contrarietà a norma imperativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1324 c.c., poteva essere assimilata agli “altri casi di nullità previsti dalla legge” di cui art. 2 del d. lgs. 23/2015, applicabile al caso di specie con emanazione dell’ordine di reintegrazione. Quanto alla revoca del licenziamento, disposta dalla società datrice di lavoro con lettera del 29.12.2020, cui il lavoratore aveva replicato contestandone la validità e l’efficacia, il Tribunale l’ha giudicata tardiva, perché comunicata oltre il termine di quindici giorni dall’impugnazione del licenziamento, come stabilito all’art. 5 del d. lgs. n. 23/2015. Infatti alla data della revoca era stato abrogato dalla l. n. 126/2020 del 24.10.2020 l’art. 14 co. 4 del d.l. n. 104/2020, con cui era stata generalizzata la facoltà di revoca senza limiti dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo intimati nel corso del 2020. La revoca del licenziamento destinata al ricorrente produceva però gli effetti di una proposta d’assunzione, il cui rifiuto andava soppesato nella determinazione del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2 co. 2 del d. lgs. n. 23/2015 quale aliunde percipiendum. Avv. Angela Stani