Tribunale
RAPPORTO DI LAVORO – Trib. Roma 13.7.2021, n. 6803 – Dequalificazione e risarcimento
Data: 13/07/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Lazio
Commento:

Tribunale di Roma – sentenza del 13 luglio 2021, n. 6803, R.G. 22066/2019 (est. dott.ssa Rossi).
Dequalificazione e mobbing a seguito di reintegra giudiziale – illegittimità del comportamento datoriale – diritto al risarcimento del danno professionale da illecito datoriale – diritto al risarcimento del danno biologico.
E’ illegittima la dequalificazione di un lavoratore a seguito della sua reintegra giudiziale ne consegue il diritto al risarcimento del danno professionale e biologico subiti.
Art. 2103 cod. civ.

Il Tribunale di Roma con la sentenza del 13 luglio 2021 ha riconosciuto il diritto del dipendente al risarcimento del danno professionale subito a seguito dell’illegittimo comportamento datoriale consistito nell’aver lasciato il dipendente privo di mansioni a seguito della sua reintegra ordinata con sentenza dal giudice del lavoro.
Il caso posto all’esame del Tribunale di Roma è quello di un lavoratore licenziato all’indomani di un infortunio accorso sul posto di lavoro. A seguito della reintegra ordinata dal giudice del lavoro il dipendente, pur reintegrato, è stato lasciato privo di qualsiasi mansione e sottoposto a un trattamento vessatorio con conseguiti danni oltre alla professionalità e alla salute psicofisica, come accertato a seguito di istruttoria e dell’espletamento di ctu.
Secondo il Tribunale di Roma, infatti, il demansionamento subito dal dipendente a seguito della reintegra ha costituito un inadempimento contrattuale ex art. 2103 cod. civ. del datore di lavoro accertato anche in ragione del mancato assolvimento del proprio onere probatorio di aver adibito il lavoratore a mansioni corrispondenti al proprio livello di inquadramento. Di conseguenza il giudicante ha riconosciuto il diritto per il lavoratore alla risarcibilità del danno professionale non patrimoniale, provato in via presuntiva.
Con tale sentenza, il Tribunale di Roma, oltre a riconoscere il diritto del lavoratore al risarcimento del danno biologico, ha infatti affermato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ogni volta si verifichi una grave violazione dei diritti dei lavoratori che costituiscano oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da un preciso intento di declassarlo o di svilirne i compiti.
Avv. Mara Parpaglioni

Parole chiave:
Danno non patrimoniale, Danno patrimoniale, Mansioni e qualifica, Mobbing