Corte di Cassazione
RAPPORTO DI LAVORO – Cass. 22 settembre 2021, n. 25732 – Controlli sul lavoratore
Data: 22/09/2021
Tipologia: sentenza
Commento:

Con la sentenza del 22 settembre 2021 n. 25732 la Corte di Cassazione ha ripercorso i principali orientamenti giurisprudenziali in tema di controlli difensivi alla luce del vecchio testo dell’art. 4 legge n. 300 del 1970, per poi giungere alla conclusione che a seguito della modifica della norma statutaria ad opera dell’art. 23, d.lgs. n. 151 del 2015 “il controllo fine a sé stesso, eventualmente diretto ad accertare inadempimenti del lavoratore cha attengano all’effettuazione della prestazione, continua a essere vietato”. Ciò non escluderebbe però – come aveva ritenuto una parte della giurisprudenza di legittimità con riguardo alla superata disposizione dell’art. 4 St.lav.- che, ove il controllo sia invece legittimo, le informazioni raccolte in esito allo stesso possano essere utilizzate per contestare al lavoratore l’inadempimento contrattuale.
La Corte si è quindi posta il problema della sopravvivenza o meno dei c.d. “controlli difensivi” dopo la modifica dell’art. 4 St. lav. ad opera dell’art. 23 del d.lgs. n. 151/2015, evidenziando in primo luogo come i controlli aventi ad oggetto il patrimonio aziendale sono, ai sensi della nuova versione dell’art. 4 St.lav., assoggettati ai presupposti di legittimità ivi previsti, per cui si pone la questione se i “controlli difensivi” non debbano oramai ritenersi completamente attratti nell’area di operatività dell’art. 4 St. lav., avendo il legislatore indicato, tra le esigenze da soddisfare mediante l’impiego dei dispositivi potenzialmente fonte di controllo, accanto a quelle organizzative e produttive e a quelle relative alla sicurezza del lavoro, per l’appunto quelle di “tutela del patrimonio aziendale.
In secondo luogo, la Corte ritiene che si debba distinguere tra “controlli difensivi” in senso lato e quelli in senso stretto, quest’ultimi ritenuti legittimi, in quanto “mirati”, nonché “attuati ex post”, ossia a seguito del comportamento illecito di uno
o più lavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il “fondato
sospetto”.
In tale ultimo caso – secondo la Cassazione – il controllo non avrebbe ad oggetto l’attività in senso tecnico del lavoratore e quindi sarebbe legittimo. Là dove però il controllo non deve riguardare l’esame e l’analisi di informazioni acquisite in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 4 St.lav., poiché, in tal caso il controllo non sembra potersi ritenere effettuato ex post, dato che ha inizio con la raccolta delle informazioni; quella che viene effettuata ex post è solo una attività successiva di lettura ed analisi che non ha, a tal fine, una sua autonoma rilevanza.
Secondo i giudici di Cassazione può, quindi, in buona sostanza, parlarsi di controllo ex post solo ove, a seguito del fondato sospetto del datore circa la commissione di illeciti ad opera del lavoratore, il datore stesso provveda, da quel momento, alla raccolta delle
informazioni. Facendo il classico esempio dei dati di traffico contenuti nel browser del pc in uso al dipendente, potrà parlarsi di controllo ex post solo in relazione a quelli raccolti dopo l’insorgenza del sospetto di avvenuta commissione di illeciti ad opera del
dipendente, non in relazione a quelli già registrati. (M. Parpaglioni)

Parole chiave:
Controlli sul lavoratore