Corte di Cassazione
RAPPORTO DI LAVORO – Cass. S.U. 9.9.2021, n. 24414 – Discriminazioni – Crocefisso in aula
Data: 09/09/2021
Tipologia: sentenza
Commento:

Art. 118 r.d. 965/1924, art. 5 d.lgs 216/2003
L’affissione di un crocifisso non determina automaticamente una discriminazione religiosa

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite è stata chiamata a pronunciarsi in ordine alla compatibilità tra l’ordine di esposizione del crocifisso, impartito dal dirigente scolastico di un istituto professionale statale sulla base di una delibera assunta a maggioranza dall’assemblea di classe degli studenti, e la libertà di insegnamento e di coscienza in materia religiosa, intesa quest’ultima anche come libertà negativa, da assicurare ad ogni docente.
In particolare, il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte riguardava un ricorso promosso da un docente di lettere che impugnava la sospensione disciplinare dall’insegnamento per 30 giorni comminata in suo danno per aver sistematicamente rimosso il crocifisso dalla parete dell’aula prima di iniziare le sue lezioni negli anni 2008 e 2009 in violazione della circolare del dirigente scolastico che ne ordinava l’affissione in conformità alle richieste dell’assemblea degli studenti.
Con separato ricorso, poi riunito, il docente chiedeva altresì l’annullamento dell’ordine di servizio del dirigente scolastico in quanto discriminatorio nei confronti dei docenti che non si riconoscevano nel crocifisso.
Entrambi i ricorsi venivano respinti dal Tribunale di Terni, con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Perugia. Il gravame è stato invece, parzialmente accolto dalla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, richiamando la giurisprudenza euro unitaria della CEDU, ha affermato che l’imposizione del crocifisso da parte dello Stato nelle aule delle scuole pubbliche contrasta con i valori costituzionali di libertà e di laicità dello Stato.
Senonché l’art. 118 del r.d. n. 965 del 1924 – che menzionava il crocefisso tra gli arredi delle aule scolastiche – deve esser interpretato in conformità ai principi costituzionali e alla normativa che ne costituisce attuazione, e, pertanto, deve ritenersi consentito alla comunità scolastica di decidere l’affissione in aula del crocifisso purché siffatta decisione rappresenti il frutto del rispetto delle convinzioni religiose di tutti i membri della comunità, e tale decisione si adottata all’esito di un confronto volto a reperire “un ragionevole accomodamento” anche per le eventuali posizioni difformi.
Ne consegue che è illegittima la circolare del dirigente scolastico, consistente nel puro e semplice ordine di affissione del simbolo religioso, non essendo conforme al modello e al metodo di una comunità scolastica dialogante che ricerca una soluzione condivisa nel rispetto delle diverse sensibilità, con conseguente caducazione anche della sanzione disciplinare inflitta al docente dissenziente.

Parole chiave:
Discriminazioni