(EST. DE PALMA) M. A. / E. M. s.r.l. NULLITÀ DEL TERMINE E CONVERSIONE A TEMPO INDETERMINATO DEL CONTRATTO PER OMESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ART 3 D.LGS N. 368/2001 Con atto depositato in data 18/9/2020 il ricorrente, sulla premessa di aver prestato attività di lavoro in seguito alla sottoscrizione di un contratto a termine con scadenza al 16/12/2019 ma di fatto proseguito sino al 31/7/2020, deduceva la nullità del suddetto termine in quanto: 1 Il termine della proroga non è desumibile da atto scritto poiché solo le buste paga di luglio e agosto 2020 riportano la cessazione del rapporto e non vi sono state concrete ragioni che giustificassero la proroga; 2 la convenuta non ha indicato il rischio specifico derivante dall’adozione di un contratto a tempo determinato; 3 Il ricorrente non ha ricevuto le tutele del decreto rilancio tra cui la possibilità di rinnovo o proroga del contratto anche senza causale sino al 31/12/2020 e la proroga del rapporto per un periodo pari a quello della sospensione dell’attività lavorativa dovuto all’emergenza sanitaria da COVID-19. Pertanto chiedeva al giudice di dichiarare la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato ab origine o dal trentesimo giorno di proroga di fatto del rapporto condannando il datore di lavoro al pagamento dell’ indennità ex art 28 comma 2 d lgs n 81/15. La società convenuta si costituiva, contestava le deduzioni avversarie e chiedeva il rigetto della domanda. La controversia veniva istruita tramite la documentazione prodotta e ,dopo la discussione orale dei procuratori delle parti in udienza, il giudice decideva e dava lettura della sentenza. Il giudice richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte e segnatamente la sentenza del 02/04/12 n 5241, ribadiva il divieto di stipulare contratti di lavoro a termine senza la previa valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori che derivano dalla scarsa familiarità con l’impiego e gli strumenti di lavoro a cui costringe l’impiego flessibile ; secondo la Suprema Corte infatti grava sul datore di lavoro l’onere di provare di aver effettuato la valutazione dei rischi anteriormente alla stipulazione del contratto, in assenza di questa prova la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto si considera a tempo indeterminato ex artt 1339 e 1419 c.c.
Nel caso in esame il datore di lavoro non ha né indicato né prodotto in sede di costituzione nessun documento che provi la realizzazione della valutazione e pertanto è decaduto dal diritto di produrli successivamente secondo le norme che regolano il processo del lavoro; il resistente invero ha prodotto i documenti richiesti solo in data posteriore alla costituzione impendendo al giudice di valutare le prove documentali pervenute tardivamente. Per questi motivi il giudice accoglie il ricorso e converte il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato con effetto dal 11/9/2018; il datore è condannato a corrispondere al lavoratore un’indennità onnicomprensiva che, secondo i criteri dell’art 8 della legge 604 del 1996, liquida in 3 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre agli accessori del credito nella misura di legge. La parte soccombente è condannata inoltre al pagamento delle spese di lite.