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SALUTE E SICUREZZA – Trib. Lecce 15.5.2021 – Risacimento danni iure proprio e hereditario
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Data: 15/05/2021
Tipologia: sentenza
Commento:

ART. 2087 C.C.
Con atto di citazione notificato il 06/12/2007, i ricorrenti, nella qualità di eredi del de cuius, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, il Ministero della Difesa onde vedersi riconoscere il diritto al risarcimento del danno esistenziale iure proprio e iure hereditario, del danno morale iure proprio e iure hereditario e del danno biologico iure hereditario, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite. In particolare, i ricorrenti deducevano che il de cuius era stato dipendente civile del Ministero, con la qualifica di operaio civile tubista dal 1964 al 1994, e che, a causa dell’esposizione ad amianto ed altre sostanze nocive e alla mancanza di misure di sicurezza, aveva contratto nel marzo 1999 il mesotelioma maligno epiteliomorfo che ne ha causato il decesso, in data 10/2/2001
Si costituiva il Ministero della Difesa il quale richiamò, in ordine alle richieste risarcitorie iure hereditario, la sentenza resa inter partes n. 3069/2007 emessa dal Giudice del Lavoro di Taranto con la quale si declinava la competenza territoriale del Giudice adito. Con riguardo alle richieste risarcitorie iure proprio contestò la fondezza della domanda sostenendo di aver fornito tutti i DPI necessari per la prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Terminata la fase istruttoria che si concretizzò nell’espletamento della prova testimoniale, della ctu medico-legale nonché nello scambio di comparse conclusionali e memoria di replica ex.art. 190 c.p.c., il Giudice decideva la causa come segue:
Preliminarmente, il Giudice rilevava che l’oggetto della controversia doveva ritenersi limitato soltanto alle richieste risarcitorie iure proprio in quanto, per quanto concerne le richieste risarcitorie iure hereditario, trattandosi di azioni di responsabilità a titolo contrattuale – n.d.r: sebbene in citazione si invocava espressamente, nel foro erariale, la tutela ex art. 2043 c.c. – vi è la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo – n.d.r.: recte, del Giudice del lavoro, trattandosi di pubblico impego di dipendente civile.
Il Giudice, disattende, inoltre, l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero, in quanto al danno non patrimoniale da perdita del rapporto coniugale – filiale, trattandosi di danno da reato, si applica il più lungo termine prescrizionale stabilito dal reato (art. 2947, 3° comma c.c.). In questo caso, la configurabilità del delitto di omicidio colposo aggravato da violazione di norme in materia di sicurezza sul lavoro il termine prescrizionale applicabile è quello decennale e decorre dalla data del decesso del de cuius (ex. art. 157 comma 1 n. 3 c.p. nel testo vigente ante modifica introdotta dalla l. n. 251/2005).
Valutate le eccezioni preliminari, il Giudice procede ad esaminare nel merito la controversia. Preliminarmente rileva che nel marzo 1999 al de cuius, presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, venne diagnosticato un “mesotelioma maligno pleurico epiteliomorfo”. Tale patologia venne accertata come causa del decesso, avvenuto in data 10/02/2001, dalla Casa di Cura Villa Verde di Taranto.
Il Giudice rileva che l’esposizione ad amianto era stata confermata dalle dichiarazioni rese dai testi, in sede di prova di prova testimoniale, riportando in sintesi le specifiche attività che comportavano una notevole esposizione a suddetta sostanza.
Per quanto concerne la riconducibilità causale, il Giudice, richiama il principio ormai consolidato in giurisprudenza, affermando che le valutazioni circa la presenza del nesso causale, in sede civile, si basa sul dato controfattuale secondo il criterio del “più probabile che non” e che, nel caso di specie, doveva ritenersi accertato, stante la presenza dell’elemento oggettivo dell’illecito denunciato, stante il “giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 204/2005 del 28/6/2005, che ha riconosciuto come dipendente da fatti di servizio l’infermità sofferta dal sig. P.U., cui è seguita con verbale del 16 febbraio 2012 della Commissione Medica Ospedaliera l’attribuzione del beneficio della speciale elargizione ex d.p.r. n. 243/2006 alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati.”
La presenza del nesso causale era stata altresì accertata dal C.t.u. e anche dall’Inail il quale aveva, dapprima riconosciuto una rendita a favore del lavoratore a decorrere dal 23/7/1999 e successivamente una rendita ai superstiti in favore della coniuge.
Per quanto concerne l’elemento soggettivo dell’illecito, il Giudice ravvisa una condotta omissiva per tutta la durata del servizio prestato dal de cuius, in ordine all’adozione di misure di sicurezza ambientale. Il Giudice, in particolare, rileva che non erano state adottate le misure minime di sicurezza rientranti tra le “difese contro le polveri” di cui all’art. 21 del d.p.r. 19 marzo 1956 n. 303 “in virtù del quale il datore di lavoro è tenuto, in caso di impossibilità di sostituzione del materiale di lavoro polveroso, ad adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi o muniti di sistemi di aspirazione e raccolta dalle polveri per impedirne la dispersione (comma 3) o a provvedere, ove inattuabili tali misure tecniche di prevenzione e possibile per la natura del materiale polveroso, all’inumidimento del materiale (comma 4) e, comunque, qualunque sistema sia adottato per la raccolta e l’eliminazione delle polveri, ad impedire che esse possano rientrare nell’ambiente di lavoro (comma 5), ma anche la fornitura di idonei strumenti di protezione individuale sin dall’assunzione.” Nel caso di specie, argomentava il Giudice, la prova testimoniale aveva messo in evidenza come solo nell’ultimo periodo furono fornite mascherine cartacee.
Per quanto concerne la valutazione del danno, il Giudice preliminarmente richiama la pronuncia della Corte di Cassazione, sez. III del 31/05/2003 n. 8828 ove la Suprema Corte ha affermato che l’evento naturale morte causa “l’estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, che a loro volta subiscono la lesione dell’interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare”, e successivamente rileva la natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale sofferto dal prossimo congiunto del de cuius. Tale danno, argomenta il Giudice, “include sia il dolore e la sofferenza in senso stretto sia la privazione dei benefici morali che il superstite ritraeva dalla compagnia del defunto.” La prova del danno può raggiunta in via presuntiva, stante il noto legame di coniugio e filiazione tra superstiti e defunto.
Per quanto concerne la liquidazione del danno, il Giudice afferma che bisogna far riferimento ai criteri uniformi stabiliti nella Tabella elaborata dal Tribunale di Milano. Tali criteri fissano, nella tabella aggiornata 2021, una forbice di valori che va euro 168.250,00 ad euro 336.500,00. Il primo valore esprime la uniformità pecuniaria di base mentre il secondo, tiene conto dell’eventuale personalizzazione del danno, applicabile solo quando, nel corso del processo, vengano provate circostanze di fatto che hanno portato ad un maggior sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale.
Nel caso in esame, stante quanto innanzi argomentato, il Giudice ritiene di dover determinare il danno risarcibile, tenuto conto dell’età dei superstiti all’età del decesso del congiunto e della mancanza di allegazioni specifiche ai fini della personalizzazione del danno, nella misura di euro 180.000,00 euro per ciascuna delle due figlie del congiunto deceduto, ed ulteriori euro 180.000,00 in favore della vedova, a cui si aggiungono gli interessi legali dal decesso alla decisione. Le spese processuali, in virtù del principio della soccombenza, sono poste a carico del convenuto.

Parole chiave:
Danno non patrimoniale