Applicare gli accordi in tutti i luoghi di lavoro: la democrazia e la partecipazione come regola
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Descrizione
Qualsiasi riflessione sui temi della democrazia e della partecipazione in tutti i luoghi di la- voro necessita di un’analisi dell’intreccio tra l’art. 39 della Costituzione, l’art. 19 dello Sta- tuto dei lavoratori e il ruolo della rappresentanza e della rappresentatività oggi. I padri costituenti conferirono al lavoro un «valore fondativo per tutto l’assetto costituzio- nale italiano». La Costituzione repubblicana tutela il lavoro, lo sostiene come diritto indi- viduale e collettivo e ne afferma il diritto per ciascun cittadino ad averlo e l’obbligo per le istituzioni di tutelarlo. È emersa in questi anni una Costituzione «materiale» attraverso un’attuazione di fatto della norma che riconosceva una rappresentanza unitaria assunta co- me paritetica di Cgil-Cisl-Uil, considerata attraverso il principio della maggiore rappresen- tatività, investita dell’autorità e del potere di stipulare non solo contratti ma anche accordi con imprese e governo validi per tutti i lavoratori. In questa fase particolare si registra un passaggio dalla contrattazione collettiva a quella in- dividuale, una cancellazione del conflitto sociale e delle forme collettive di governo nel con- flitto stesso e una riproposizione del rapporto individuale tra lavoratore e datore, tipico degli albori dello Stato liberale. Per queste ragioni non è più rinviabile l’applicazione dell’art. 39 della Costituzione se si vuole ritenere ancora il lavoro un valore e uno strumento centrale per l’affermazione della promessa di eguaglianza della Costituzione. La risposta delle parti sociali (endo-sindacale) è quella del Testo unico sottoscritto da Confin- dustria e Cgil, Cisl e Uil, e successive analoghe intese con Confservizi-Cispel, Alleanza coo- perative e Confcommercio per porre fine alla «extratteritorialità democratica».
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